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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

22 Aprile 2026
in Senato

GIOVEDÌ 23 APRILE 2026
398ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1852) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza del decreto-legge n. 38, la relatrice MANCINI (FdI) segnala innanzitutto che l’articolo 3 reca una misura di rateizzazione in ambito IRES ed IRAP relativamente a determinate fattispecie di cessione di azienda o ramo d’azienda, condizionata alla continuità dell’attività e al mantenimento degli assetti occupazionali.

L’articolo 13 posticipa dal 2026 al 2028 l’applicazione della disciplina che limita le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle fondazioni lirico-sinfoniche e nei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.

Il comma 1 dell’articolo 14 è volto alla riduzione del tasso applicabile nel caso di versamento rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il successivo comma 3 autorizza le rappresentanze diplomatico-consolari e le altre strutture pubbliche italiane in Tunisia ad assumere personale per le attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili con contratto esclusivamente locale, senza applicazione della disciplina degli impiegati a contratto assunti dalle rappresentanze diplomatiche.

Infine, l’articolo 16 autorizza la spesa di 1,6 milioni di euro per il 2026 al fine di assicurare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità. Lo stanziamento è disposto a valere sulle risorse finanziarie stabilite dalla disciplina di delega al Governo, di cui all’articolo 17 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Poiché nessuno chiede di intervenire, ha nuovamente la parola la relatrice, che propone l’espressione di un parere favorevole.

Il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, rilevando come il provvedimento in esame faccia parte di un complesso di misure d’urgenza successivamente varate dal Governo, che risultano affastellate e in concreto del tutto insufficienti rispetto alle conseguenze economiche dello sviluppo della crisi nello scenario medio-orientale.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere.

(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LEONARDI (FdI) osserva in primo luogo che l’articolo 1 del disegno di legge in esame introduce nel TU stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i due nuovi articoli 94-ter e 94-quater, rispettivamente in materia di detenzione domiciliare e di definizione anticipata del processo con riguardo alle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti.

In particolare, il nuovo articolo 94-ter prevede che il regime di detenzione domiciliare trovi applicazione con riguardo a soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti che debbano espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni. L’interessato può quindi in ogni momento chiedere di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso una struttura privata autorizzata, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale.

La domanda di accesso alla misura alternativa deve indicare la volontà del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico residenziale presso una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dall’articolo 116 del TU stupefacenti e deve essere accompagnata: dall’indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l’alcoldipendenza e il reato, dal programma terapeutico residenziale, dalla valutazione relativa all’accertamento della condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, nonché all’idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato.

In caso di domanda di prosecuzione di un programma terapeutico già in corso deve essere inoltre allegata la valutazione sull’andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica.

Al fine di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento delle condizioni di dipendenza, alla valutazione del carattere effettivo e attuale delle stesse e all’idoneità del programma terapeutico residenziale, nonché per assicurare l’applicazione uniforme a livello nazionale è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, una commissione centrale presso il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico residenziale deve trasmettere al servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio e all’ufficio locale di esecuzione penale esterna una relazione semestrale circa l’esecuzione del programma, nonché segnalare all’autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.

In caso di esito negativo del programma terapeutico il tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare. In caso di conclusione positiva, il magistrato di sorveglianza può disporre l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare.

Il nuovo articolo 94-quater disciplina una forma di definizione anticipata del procedimento per gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti, modellata sull’istituto del patteggiamento, basata sul riconoscimento della possibilità di detenzione domiciliare presso strutture private autorizzate ai fini dello svolgimento di programmi di recupero di cui al precedente articolo 94-ter. La previsione si fonda sulla dichiarazione dell’imputato di voler intraprendere o proseguire un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale in una struttura privata autorizzata.

L’articolo 4 del disegno di legge in esame abroga il comma 6-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, il quale autorizza una spesa massima di 5 milioni a decorrere dal 2024 finalizzata a: ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle medesime strutture, potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti.

Infine, l’articolo 5, comma 1, reca uno stanziamento per l’attuazione delle disposizioni del disegno di legge e provvede alla copertura degli oneri corrispondenti, anche mediante le risorse derivanti dall’abrogazione di cui al precedente articolo 4.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

Il PRESIDENTE rileva l’unanimità della votazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) chiede lo svolgimento di un’audizione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con particolare riferimento alla questione dell’aggiornamento del prontuario farmaceutico, che reputa di notevole rilevanza, oltre che dal punto di vista sanitario, sul piano industriale.

Il presidente ZAFFINI fa presente che l’AIFA sarà comunque audita prossimamente nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1786 (Delega in materia farmaceutica). Si riserva quindi di richiedere un’integrazione dell’intervento con riguardo al tema richiamato.

La seduta termina alle ore 9,20.

GIOVEDÌ 23 APRILE 2026
26ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1317) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE- Depenalizzazione della coltivazione per uso personale e in forma associata della cannabis

(Esame e rinvio)

Il relatore BERRINO (FdI) nota preliminarmente che il disegno di legge in titolo si inserisce nel quadro della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti), incidendo su snodi centrali del sistema normativo, introducendo un sottosistema regolatorio speciale per la cannabis, fondato sulla distinzione tra condotte penalmente rilevanti ai sensi degli articoli 73 e 74 del testo unico e condotte lecite, purché conformi alle nuove disposizioni.

Passa quindi a illustrare l’articolato.

L’articolo 1 interviene sull’articolo 17, comma 1, del TU stupefacenti, introducendo una clausola di salvezza che fa espressamente salvo quanto previsto dai nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 26. La disposizione, sotto il profilo sistematico, ha funzione di coordinamento normativo. In particolare, essa delimita l’ambito operativo della disciplina generale, escludendone l’applicabilità alle fattispecie di coltivazione e detenzione di cannabis per uso personale e alla coltivazione in forma associata, le quali vengono assoggettate a un regime speciale derogatorio. Ne consegue che, per tali ipotesi, non è richiesto il previo rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 17, ferma restando la necessità di autorizzazione in specifici casi di coltivazione collettiva organizzata, secondo quanto stabilito dalle successive disposizioni del disegno di legge.

L’articolo 2 modifica l’articolo 26 del TU, che attualmente sancisce il divieto generale di coltivazione, introducendo due nuove fattispecie di liceità: da un lato, la coltivazione domestica di un numero limitato di piante femmine di cannabis da parte di soggetti maggiorenni, esclusivamente per uso personale, dall’altro, la coltivazione in forma associata; la formulazione normativa mantiene espressamente ferma l’applicazione dell’articolo 73 del TU, che incrimina le condotte di produzione, traffico e detenzione illecita, con la conseguenza che la liceità è circoscritta alle sole condotte che rispettino integralmente i requisiti quantitativi, quelli soggettivi e quelli inerenti alla finalità previsti dalla nuova disciplina, mentre ogni deviazione da tali parametri ricade nell’area dell’illecito penale.

L’articolo 3 introduce nel TU il nuovo articolo 26-bis, volto a disciplinare la coltivazione e la detenzione di cannabis in forma associata per uso personale. La disposizione configura le associazioni di coltivatori quali enti riconducibili alla disciplina generale delle associazioni prevista dal codice civile; si prevede che le associazioni in oggetto abbiano come scopo esclusivo la coltivazione di piante di cannabis e la detenzione e l’uso dei prodotti derivati, destinati al consumo personale degli associati. Il nuovo articolo definisce un modello organizzativo caratterizzato da specifici limiti di natura soggettiva e oggettiva. In particolare: è stabilito un numero massimo di duecento associati per ciascuna associazione; è previsto un limite quantitativo alla coltivazione, pari a quattro piante femmina per ogni associato; è sancito il divieto di cessione a titolo oneroso o comunque di qualsiasi forma di commercializzazione, anche indiretta, dei prodotti ottenuti. La norma introduce, inoltre, un requisito relativo alle modalità di coltivazione all’aperto, la quale deve avvenire nel rispetto dei princìpi dell’agricoltura biologica, in conformità alla normativa dell’Unione europea (regolamenti (UE) n. 271/2010 e n. 2018/848). Tale obbligo non si applica alle coltivazioni effettuate in ambiente chiuso né a quelle destinate all’uso personale non associato.

L’articolo 4, mediante l’introduzione dell’articolo 26-ter, istituisce un regime autorizzatorio specifico per la coltivazione collettiva, attribuendo all’autorità competente un potere amministrativo di verifica preventiva inerente a requisiti soggettivi, oggettivi e organizzativi, nonché a criteri di sicurezza e tracciabilità; la norma si caratterizza per un elevato grado di dettaglio nella definizione del contenuto della domanda e degli elementi istruttori richiesti, tra cui dati anagrafici, certificazioni penali, localizzazione e dimensionamento delle coltivazioni, previsioni produttive e misure di sicurezza, configurando un modello amministrativo volto a garantire il controllo pubblico su un’attività altrimenti sottratta al circuito autorizzatorio ordinario; la previsione della non trasferibilità dell’autorizzazione e dell’obbligo di aggiornamento dei dati rafforza il carattere personale e dinamico del titolo abilitativo.

L’articolo 5 introduce l’articolo 26-quater, disciplinando in modo analitico le cause ostative al rilascio dell’autorizzazione, che riguardano sia profili oggettivi (localizzazione, sicurezza, conformità statutaria) sia profili soggettivi relativi agli amministratori e rappresentanti, anche con riferimento a reati di particolare gravità, tra cui quelli di criminalità organizzata e quelli previsti dagli articoli 73 e 74 del TU; la norma attribuisce all’autorità competente ampi poteri istruttori e discrezionali, inclusa la possibilità di imporre condizioni ulteriori, e stabilisce la durata decennale dell’autorizzazione, rinnovabile, configurando un regime stabile ma soggetto a verifica periodica.

L’articolo 6 introduce poi nel TU l’articolo 26-quinquies, che disciplina la revoca dell’autorizzazione quale misura amministrativa conseguente a violazioni delle condizioni di esercizio dell’attività – tra cui il superamento dei limiti quantitativi, l’uso di beni non autorizzati e la reiterazione di condotte difformi -, richiamando espressamente la disciplina generale del procedimento amministrativo, con conseguente applicazione dei principi di partecipazione, motivazione e proporzionalità.

L’articolo 7, con l’inserimento dell’articolo 26-sexies, definisce i requisiti soggettivi degli associati e i limiti alla partecipazione, introducendo un sistema di autocertificazione e controllo interno volto a garantire l’unicità dell’iscrizione e la permanenza dei requisiti di residenza o domicilio in Italia, elementi funzionali a circoscrivere il fenomeno entro un ambito territoriale definito e a prevenire fenomeni elusivi.

L’articolo 8 introduce l’articolo 26-septies, che impone alle associazioni il rispetto di standard qualitativi e sanitari nella coltivazione, mediante il richiamo alle normative vigenti in materia di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e sostanze nocive, configurando obblighi di diligenza professionale, finalizzati alla tutela della salute pubblica.

L’articolo 9, con l’inserimento dell’articolo 26-octies, disciplina la distribuzione interna della cannabis, configurandola come trasferimento non oneroso tra associati, soggetto a rigorosi limiti quantitativi e a modalità procedurali che assicurano il controllo dell’identità e dell’appartenenza, escludendo ogni forma di apertura al mercato esterno e vietando espressamente la cessione a terzi e la distribuzione a distanza.

L’articolo 10 introduce l’articolo 26-novies, che regola il trasporto della cannabis, distinguendo tra trasporto individuale entro limiti quantitativi e trasporto associativo soggetto a specifici obblighi di comunicazione preventiva e documentazione, con l’obiettivo di garantire la tracciabilità dei movimenti e prevenire deviazioni verso circuiti illeciti.

L’articolo 11, mediante l’articolo 26-decies, prevede un sistema di tracciabilità obbligatoria fondato sulla tenuta di registri dettagliati, che documentano l’intero ciclo della sostanza.

L’articolo 12 introduce nel D.P.R. n. 309 il nuovo articolo 26-undecies, recante misure volte alla tutela della salute in relazione al trasferimento di cannabis da parte delle associazioni di coltivatori. In primo luogo, la disposizione vieta il trasferimento di cannabis miscelata o combinata con determinate sostanze, al fine di prevenire rischi ulteriori per la salute rispetto a quelli connessi al consumo della sostanza in quanto tale. In secondo luogo, sono previsti specifici obblighi informativi a carico delle associazioni. Esse, al momento del trasferimento (ad associati), devono fornire indicazioni sull’uso della cannabis, sui rischi connessi al consumo e sui servizi di consulenza e trattamento disponibili.

L’articolo 13, con l’articolo 26-duodecies, disciplina le quote associative, imponendo il rispetto del principio di non discriminazione, in coerenza con la natura associativa e non lucrativa delle organizzazioni.

L’articolo 14 introduce l’articolo 26-terdecies, che assoggetta il consumo pubblico di cannabis per combustione all’omologo regime giuridico previsto per il consumo di tabacco.

L’articolo 15 introduce nel TU il nuovo articolo 73-bis, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni in materia di coltivazione, consumo e trasferimento della cannabis nell’ambito del sistema delineato dagli articoli 26-bis e seguenti. La disposizione prevede, in caso di violazione delle norme sulla coltivazione collettiva, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20.000 euro, determinata in relazione alla gravità della violazione e all’eventuale reiterazione della stessa. È inoltre prevista una sanzione accessoria di natura interdittiva, consistente nella temporanea interdizione dall’attività di produzione di cannabis, per un periodo non superiore a tre anni. Resta ferma la possibilità di applicazione di diverse disposizioni qualora il fatto integri una fattispecie di reato. Il comma 2 esclude l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 73 del medesimo testo unico alle condotte di coltivazione, cessione e detenzione di cannabis e dei suoi derivati poste in essere nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l’uso personale e il sistema associativo di coltivazione.

L’articolo 16 interviene sull’articolo 75 del D.P.R n. 309, introducendo una clausola di esclusione relativa alla cannabis e ai prodotti da essa derivati. Viene infatti previsto che le condotte di importazione, esportazione, acquisto, ricezione o detenzione per uso personale non siano soggette alla disciplina sanzionatoria prevista dal medesimo articolo qualora riguardino esclusivamente la cannabis e siano poste in essere nel rispetto delle disposizioni che regolano l’uso personale o collettivo, di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter.

Infine, l’articolo 17 interviene sull’articolo 79 del testo unico, escludendo per le associazioni di coltivatori operanti nel rispetto della nuova disciplina l’applicazione delle fattispecie di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti e introducendo una deroga espressa che sottrae tali soggetti all’ambito applicativo delle norme penali volte a reprimere le condotte di favoreggiamento dell’uso di droga.

In conclusione, propone lo svolgimento di un approfondito ciclo di audizioni.

In relazione alla proposta del relatore ha quindi luogo un breve dibattito, con interventi delle senatrici STEFANI (LSP-PSd’Az), CUCCHI (Misto-AVS) e CASTELLONE (M5S), in esito al quale le Commissioni riunite convengono sulla proposta del presidente ZAFFINI di fissare il termine per la presentazione delle richieste di audizione alle ore 12 del prossimo giovedì 7 maggio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2026
11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (n. 390)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il relatore per la 3ª Commissione DE ROSA (FI-BP-PPE) presenta e illustra, anche a nome del correlatore Satta, uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sullo schema di regolamento in esame.

Il sottosegretario RAUTI rileva che il parere favorevole proposto è rispondente alla linea di azione di governo nelle esercitazioni operative ed addestrative con il prioritario interesse di tutelare la sicurezza e l’incolumità del personale della difesa.

Lo schema di regolamento in esame, che è ad invarianza finanziaria, è volto a rendere le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro per il personale militare impegnato in operazioni, addestramento ed esercitazioni più flessibili e aderenti alle necessità operative dello strumento militare.

Lo schema di regolamento non introduce alcun vuoto di tutela, ma sostituisce la nozione ordinaria di luogo di lavoro con un sistema speciale di tutela tecnico-militare. Tale sistema richiede comunque disposizioni di sicurezza specifiche, personale formato ed addestrato, nonché mezzi e sistemi conformi alle vigenti prescrizioni di sicurezza. la scelta è coerente con il decreto legislativo n. 81/2008 e con il codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010), che già impone l’applicazione della normativa generale nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti dello strumento militare. Nello specifico, il provvedimento assegna al Capo di Stato Maggiore della Difesa le funzioni di policy in materia antinfortunistica e di sicurezza del personale militare dell’area tecnico-operativa, consentendo la definizione delle relative disposizioni di tutela tecnico-militare e delle conseguenti attività di costante informazione, formazione e addestramento. Al Segretario Generale della Difesa resta la competenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per l’area tecnico-amministrativa.

Se da un lato, esclude dalla definizione di luoghi di lavoro ordinari (soggetti al decreto legislativo n. 81/2008) i teatri di operazione e aree addestrative, dall’altro introduce una disciplina specifica per contesti militari non assimilabili agli ordinari luoghi di lavoro stabilendo che gli obblighi imposti dalla normativa si considerano assolti quando le attività sono svolte nel rispetto di disposizioni tecnico-militari, il personale è stato adeguatamente formato, informato ed addestrato, i mezzi, le attrezzature e i sistemi impiegati sono conformi agli standard di sicurezza.

Con riferimento al dibattito svolto in Commissione nel corso dell’esame del provvedimento, chiarisce che: la specifica modalità di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro per le forze armate è già prevista dall’articolo 184 del codice dell’ordinamento militare che tiene conto delle “insopprimibili esigenze connesse all’impiego dello strumento militare” e dal decreto legislativo n. 81/2008. Pertanto, lo schema di regolamento non si pone in contrasto con la normativa vigente ma è pensato per un sistema speciale di tutela tecnico-militare (anche i vigili del fuoco si sono, già da tempo, dotati di una normativa specifica – dm 127/2019); l’area addestrativa-esercitativa è assoggettata a una tutela conformata alla specifica funzione operativa. con riferimento alla nozione ordinaria di “luogo di lavoro”, si tiene in debito conto quello che è un contesto speciale tecnico-militare (caratterizzato da mobilità, variabilità delle condizioni di impiego, esigenze di comando e controllo e tempi di reazione particolarmente rapidi) nel rispetto di specifiche disposizioni di tutela tecnico-militare (personale adeguatamente formato, informato e addestrato; mezzi, attrezzature e sistemi impiegati adeguati, idonei e conformi alle vigenti disposizioni di sicurezza); il provvedimento non elimina la logica della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro né la valutazione dei rischi stessi. Il testo unico dell’ordinamento militare prevede una disciplina ad hoc per l’amministrazione della Difesa e stabilisce che nel documento di valutazione dei rischi si tenga conto delle esigenze militari e delle norme di tutela tecnico-militari applicate ai contesti operativi, emergenziali e addestrativi; quanto alle rappresentanze sindacali, la partecipazione del personale militare è garantita dalla legge n. 46/2022 e successivo decreto legislativo n. 192/2023 e il procedimento di adozione dello schema di regolamento ha già coinvolto le associazioni sindacali militari (APCSM) e civili ed è opportuno valutare la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza anche nelle aree operative; il provvedimento in esame non contiene alcuna omissione sulle citate materie (malattie professionali, causa di servizio, lesioni traumatiche e registrazione degli eventi) perché formano oggetto di un distinto assetto normativo vigente; nel lessico dottrinale militare, lo Stato Maggiore della Difesa ha provveduto a codificare le attività di “addestramento”, “addestramento operativo” e “formazione” riducendo in tal modo ogni possibile discrezionalità interpretativa.

Il presidente ZAFFINI pone in votazione lo schema di parere.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) esprime apprezzamento nei confronti dello sforzo di accogliere, almeno parzialmente, i rilievi esposti dalle forze di opposizione nel corso del dibattito. Segnala tuttavia, in particolare, la mancanza di uno richiamo mirato alla questione della definizione normativa in materia di documento di valutazione dei rischi. Rammenta inoltre il limite, proprio del provvedimento in esame, costituito dalla mancanza di risorse aggiuntive da destinare all’investimento sulla prevenzione.

Dichiara infine il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore ZULLO (FdI) manifesta soddisfazione per l’esposizione svolta dalla rappresentante del Governo e per l’apertura dimostrata dai relatori nei confronti di tutti i contributi forniti dal dibattito. Fa notare che l’impegno profuso dai relatori, in particolare, ha consentito di porre all’attenzione delle Commissioni riunite uno schema di parere particolarmente equilibrato, nonché adeguato alle esigenze di tutela del personale nell’ambito della specificità delle attività militari. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, le Commissioni riunite approvano infine lo schema di parere posto in votazione.

La seduta termina alle ore 9,40.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 390

Le Commissioni 3ª affari esteri e difesa e 10ª affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale riunite;

esaminato l’atto del Governo in titolo;

tenuto conto che lo schema di regolamento ministeriale reca disposizioni applicative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro volte a considerare, in concreto, le particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri;

considerato che la finalità sottesa al provvedimento è quella di ridefinire, sulla scorta di evidenze oggettive, le modalità di applicazione della normativa antinfortunistica alle Forze armate in tutti i casi in cui assetti operativi delle stesse siano impiegati, in territorio nazionale e all’estero, in attività operative, emergenziali o addestrative e ciò al fine di assicurare le opportune tutele sanitarie al personale impiegato nelle aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative, ripartendo altresì fra l’area “tecnico-amministrativa” e quella “tecnico-operativa” del Ministero della difesa le competenze in materia di politica antinfortunistica e di coordinamento degli uffici di vertice, attualmente affidate in via esclusiva al Segretario generale della Difesa;

considerati gli elementi emersi nel corso dell’audizione svolta dalle Commissioni riunite dell’Ispettore Generale della Sanità militare e del Capo Ufficio Generale Prevenzione, Antinfortunistica e Tutela ambientale;

valutati, in relazione allo schema di decreto legislativo in esame, i pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

valutati altresì i rilievi fatti pervenire attraverso specifiche memorie alle Commissioni riunite da parte di alcune delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) rappresentative del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri;

apprezzata e condivisa l’esigenza di procedere ad un aggiornamento del quadro regolamentare militare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzato a migliorarne la chiarezza applicativa, in coerenza con l’evoluzione delle attività operative-addestrative;

ritenuto, tuttavia, indispensabile preservare in modo più esteso le misure poste a tutela della sicurezza e della salute del personale militare, garantendo al contempo un più ampio coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nella definizione delle iniziative in materia di sicurezza per il personale, evitando di fissare perimetri di esclusione troppo stringenti delle aree operative/addestrative dai luoghi di lavoro;

esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l’opportunità di integrare le norme di tutela tecnico-militari previste per l’impiego degli assetti operativi delle Forze armate, anche con riferimento alle attività svolte nell’adempimento delle funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria e di contrasto alla criminalità o comunque connesse con i compiti d’istituto dell’Arma dei carabinieri, tenuto conto altresì di quanto già previsto dall’articolo 16, commi 3 e 4, del regolamento di cui al decreto 21 agosto 2019, n. 127;

valuti in ogni caso il Governo, avuto riguardo alla nozione di “non luogo di lavoro”, la possibilità di individuare, anche in fase applicativa, le aree interessate e i criteri con cui delimitarle in ambito addestrativo;

valuti inoltre il Governo di preservare la dimensione sanitaria della tutela della sicurezza e della salute del personale militare, menzionando anche le malattie professionali e gli effetti a lungo termine dell’esposizione a fattori di rischio;

valuti il Governo l’opportunità di definire, per il settore delle Forze armate, una disciplina di identificazione, tracciamento e analisi dei mancati infortuni, in analogia a quella prevista per le imprese dall’articolo 15 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198;

valuti infine il Governo l’opportunità di assicurare la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza anche nelle aree operative.

MARTEDÌ 21 APRILE 2026
397ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,40.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 31 )

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il presidente ZAFFINI ricorda che nella precedente seduta sono stati presentati lo schema di risoluzione a firma della relatrice Murelli e uno schema di risoluzione alternativo, a prima firma della senatrice Zambito.

Il sottosegretario GEMMATO esprime una valutazione favorevole sullo schema di parere della relatrice, che il presidente ZAFFINI pone in votazione.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, non condividendo la condizione contemplata nella proposta della relatrice.

Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, richiamando le motivazioni già espresse dalla senatrice Zambito.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva infine lo schema di risoluzione posto in votazione (pubblicato in allegato). Risulta di conseguenza precluso lo schema di risoluzione alternativo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta n. 395 del 15 aprile 2026).

IN SEDE CONSULTIVA

(1876) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) segnala in primo luogo che l’articolo 2 riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 di taluni termini riguardanti adempimenti e versamenti tributari e contributivi ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 18 gennaio.

L’articolo 5 riconosce un’integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un’impresa con sede produttiva o operativa in uno dei comuni interessati, oppure erano impossibilitati a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori. Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall’INPS entro il limite di spesa di 37,6 milioni di euro per il 2026 e nel limite di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l’attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro.

L’articolo 6 riconosce, per il periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026, un’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che al 18 gennaio 2026 risiedevano, erano domiciliati o operavano in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività. Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni ed è riconosciuta nella misura massima complessiva di 3.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 78,8 milioni.

L’articolo 18-bis modifica la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (n. 40 del 2025) al fine di ampliare il novero delle amministrazioni pubbliche da cui poter attingere il personale da attribuire al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’articolo 22 prevede che, al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, alle imprese cooperative e loro consorzi e alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi che siano qualificati come medie e grandi imprese e operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola relativi ai periodi di competenza del 2024.

Il comma 1-bis dell’articolo 23 prevede, relativamente all’attribuzione e all’erogazione degli indennizzi di cui agli articoli 1 e 9, la deroga rispetto sia alla condizione di preventiva verifica di regolarità contributiva, sia alle norme che escludono i pagamenti delle pubbliche amministrazioni qualora sussistano alcuni casi di inadempienze tributarie. La deroga è disposta per il periodo dal 18 gennaio al 31 dicembre 2026 con riferimento ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in uno dei comuni delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (M5S) ritiene non vi siano particolari motivi di contrarietà circa le disposizioni recate dal provvedimento, mentre ravvisa la necessità di interventi strutturali volti all’effettiva prevenzione del dissesto idrogeologico, in particolare tenuto conto della sempre maggiore frequenza degli eventi meteorologici estremi. Preannuncia infine l’astensione del proprio Gruppo in sede di votazione del parere.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) segnala la persistente mancanza di misure atte alla prevenzione degli eventi calamitosi, mentre il provvedimento in esame è funzionale a garantire forme minime di ristoro in conseguenza di una nuova situazione di emergenza. Dichiara infine l’intenzione del proprio Gruppo di astenersi in sede di votazione.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) segnala la presenza di disposizioni non omogenee rispetto al complesso delle misure recate, peraltro conseguenziali a reali situazioni di emergenza. Fa quindi presente la necessità che le previsioni di sospensione degli adempimenti contributivi non comportino l’affievolimento dell’efficacia degli strumenti posti a presidio della regolarità lavorativa, quale il DURC. Preannuncia infine il voto di astensione del suo Gruppo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la discussione generale.

Ha quindi la parola la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Messa in votazione, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è approvata.

La seduta termina alle ore 16.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE EUROPEA COM(2025) 747 DEFINITIVO

(Doc. XVIII, N. 31)

La 10ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 747, finalizzata a ridurre ulteriormente la disponibilità di precursori di droghe, utilizzati nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo, nonché ad agevolarne il commercio legittimo, a razionalizzare le procedure attuali e a ridurre gli oneri amministrativi;

considerato che la proposta di regolamento è accompagnata dalla nuova Strategia dell’Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un Piano d’azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744), e che essa ridefinisce il quadro normativo in materia, abrogando il regolamento (CE) 273/2004 e il regolamento (CE) 111/2005, che disciplinano il monitoraggio e il controllo intracomunitario dei precursori di droghe nonché il loro commercio tra l’Unione e i Paesi terzi;

richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute, e della ulteriore relazione tramessa dal Ministero dell’interno in forma di scheda tecnica;

tenuto conto della risoluzione adottata dalla 4ª Commissione permanente di questo ramo del Parlamento, in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e alla individuazione della base giuridica della proposta;

rilevato che la proposta di regolamento prevede che le attuali 4 Categorie di sostanze siano ridotte a 3: nella Categoria 1 saranno elencate le sostanze ad alto rischio di diversione da usi legali verso usi illegali, il cui commerciò sarà soggetto al possesso di una licenza; nella Categoria 2 saranno incluse le sostanze a rischio inferiore (attualmente appartenenti alle Categorie 2, 3 e 4), la cui previa registrazione dell’operatore sarà prevista solo per il commercio con Paesi terzi e non più per gli scambi intracomunitari (come attualmente previsto dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) 273/2004); nella Categoria 3 saranno incluse le sostanze usate solo dalla ricerca o innovazione (precursori di progettazione), prive di altro uso legittimo noto, il cui commercio di piccole quantità per fini di ricerca e innovazione sarà consentito previa notifica, mentre per maggiori quantità sarà richiesta la licenza;

rilevato, inoltre, che la proposta di regolamento prevede la soppressione dell’articolo 4 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori commerciali delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 ad ottenere dall’acquirente una dichiarazione indicante l’uso specifico per ogni sostanza;

rilevato, altresì, che la proposta di regolamento prevede la soppressione del paragrafo 2 dell’articolo 8 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori a fornire, in forma sintetica, alle autorità competenti, le informazioni relative a tutte le loro transazioni commerciali relative a tutte le Categorie di sostanze classificate;

ritenuto che la prevista soppressione dell’obbligo degli operatori di fornire informazioni su ogni singola transazione, specificandone i quantitativi, sottragga alle autorità competenti un essenziale strumento per il monitoraggio e controllo della movimentazione sul territorio europeo delle sostanze chimiche più comunemente utilizzate nella produzione clandestina di droghe, comprese quelle inserite nella nuova Categoria 2, con inevitabili profili di rischio di diversione verso usi illegali delle stesse, tra cui la produzione di eroina, di cocaina e di metamfetamina;

ritenuto che tale ridotta tracciabilità, all’interno dell’Unione, si ponga in contrasto con gli obblighi internazionali assunti con l’adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988, che vincola i Paesi aderenti a porre sotto controllo tutte le sostanze ivi indicate;

esprime un parere favorevole sugli obiettivi sottesi alla proposta di regolamento, che sono condivisibili, ma condiziona tale avviso favorevole al mantenimento degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 6, all’articolo 4 e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 273/2004 e all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011. La condizione posta è intesa, in particolare, alla tutela della salute “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32, comma primo, Costituzione), oltre che ad assicurare il rispetto della succitata Convenzione.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Riunione n. 114
MARTEDÌ 21 APRILE 2026

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Riunione n. 113
MARTEDÌ 21 APRILE 2026

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: GRUPPO DI LAVORO SULLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE, CITTADINANZATTIVA, AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS), FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRUGHI E DEGLI ODONTOIATRI (FNOMECEO) E FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (FNOPI) SUL DDL N. 1825 (RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO ASSISTENZA SANITARIA)

Riunione n. 112
MARTEDÌ 21 APRILE 2026

Presidenza del Vice Presidente

MAZZELLA

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,30

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE, SALUTE DONNA ODV, #VITA – VALORE E INNOVAZIONE DELLE TERAPIE AVANZATE, DIPARTIMENTO DI EPIDEMIOLOGIA DEL SERVIZIO SANITARIO DEL LAZIO, CENTRO NAZIONALE SANGUE, PIATTAFORMA PER IL PLASMA, UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA’, ENTI MONTANI (UNCEM) E AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) SUL DDL N. 1786 (DELEGA IN MATERIA FARMACEUTICA)

MARTEDÌ 21 APRILE 2026
25ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1357

Il presidente ZAFFINI avverte che la 5a Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere sul disegno di legge n. 1357 (Promozione salute nelle scuole e Giornata prevenzione e promozione salute e corretti stili di vita), all’ordine del giorno delle Commissioni riunite. Fa quindi presente che la discussione del predetto disegno di legge potrà eventualmente proseguire nella seduta già convocata alle ore 13,30 di domani.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

redazione

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