MARTEDÌ 21 APRILE 2026
397ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,40.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 31 )
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.
Il presidente ZAFFINI ricorda che nella precedente seduta sono stati presentati lo schema di risoluzione a firma della relatrice Murelli e uno schema di risoluzione alternativo, a prima firma della senatrice Zambito.
Il sottosegretario GEMMATO esprime una valutazione favorevole sullo schema di parere della relatrice, che il presidente ZAFFINI pone in votazione.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, non condividendo la condizione contemplata nella proposta della relatrice.
Il senatore MAZZELLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, richiamando le motivazioni già espresse dalla senatrice Zambito.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva infine lo schema di risoluzione posto in votazione (pubblicato in allegato). Risulta di conseguenza precluso lo schema di risoluzione alternativo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta n. 395 del 15 aprile 2026).
IN SEDE CONSULTIVA
(1876) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) segnala in primo luogo che l’articolo 2 riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 di taluni termini riguardanti adempimenti e versamenti tributari e contributivi ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 18 gennaio.
L’articolo 5 riconosce un’integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un’impresa con sede produttiva o operativa in uno dei comuni interessati, oppure erano impossibilitati a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori. Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall’INPS entro il limite di spesa di 37,6 milioni di euro per il 2026 e nel limite di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l’attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro.
L’articolo 6 riconosce, per il periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026, un’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che al 18 gennaio 2026 risiedevano, erano domiciliati o operavano in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività. Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni ed è riconosciuta nella misura massima complessiva di 3.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 78,8 milioni.
L’articolo 18-bis modifica la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (n. 40 del 2025) al fine di ampliare il novero delle amministrazioni pubbliche da cui poter attingere il personale da attribuire al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’articolo 22 prevede che, al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, alle imprese cooperative e loro consorzi e alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi che siano qualificati come medie e grandi imprese e operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola relativi ai periodi di competenza del 2024.
Il comma 1-bis dell’articolo 23 prevede, relativamente all’attribuzione e all’erogazione degli indennizzi di cui agli articoli 1 e 9, la deroga rispetto sia alla condizione di preventiva verifica di regolarità contributiva, sia alle norme che escludono i pagamenti delle pubbliche amministrazioni qualora sussistano alcuni casi di inadempienze tributarie. La deroga è disposta per il periodo dal 18 gennaio al 31 dicembre 2026 con riferimento ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in uno dei comuni delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Si apre la discussione generale.
Il senatore MAZZELLA (M5S) ritiene non vi siano particolari motivi di contrarietà circa le disposizioni recate dal provvedimento, mentre ravvisa la necessità di interventi strutturali volti all’effettiva prevenzione del dissesto idrogeologico, in particolare tenuto conto della sempre maggiore frequenza degli eventi meteorologici estremi. Preannuncia infine l’astensione del proprio Gruppo in sede di votazione del parere.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) segnala la persistente mancanza di misure atte alla prevenzione degli eventi calamitosi, mentre il provvedimento in esame è funzionale a garantire forme minime di ristoro in conseguenza di una nuova situazione di emergenza. Dichiara infine l’intenzione del proprio Gruppo di astenersi in sede di votazione.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) segnala la presenza di disposizioni non omogenee rispetto al complesso delle misure recate, peraltro conseguenziali a reali situazioni di emergenza. Fa quindi presente la necessità che le previsioni di sospensione degli adempimenti contributivi non comportino l’affievolimento dell’efficacia degli strumenti posti a presidio della regolarità lavorativa, quale il DURC. Preannuncia infine il voto di astensione del suo Gruppo.
Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la discussione generale.
Ha quindi la parola la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), la quale presenta una proposta di parere favorevole.
Messa in votazione, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è approvata.
La seduta termina alle ore 16.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE EUROPEA COM(2025) 747 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, N. 31)
La 10ª Commissione permanente,
esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 747, finalizzata a ridurre ulteriormente la disponibilità di precursori di droghe, utilizzati nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo, nonché ad agevolarne il commercio legittimo, a razionalizzare le procedure attuali e a ridurre gli oneri amministrativi;
considerato che la proposta di regolamento è accompagnata dalla nuova Strategia dell’Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un Piano d’azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744), e che essa ridefinisce il quadro normativo in materia, abrogando il regolamento (CE) 273/2004 e il regolamento (CE) 111/2005, che disciplinano il monitoraggio e il controllo intracomunitario dei precursori di droghe nonché il loro commercio tra l’Unione e i Paesi terzi;
richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988;
tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute, e della ulteriore relazione tramessa dal Ministero dell’interno in forma di scheda tecnica;
tenuto conto della risoluzione adottata dalla 4ª Commissione permanente di questo ramo del Parlamento, in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e alla individuazione della base giuridica della proposta;
rilevato che la proposta di regolamento prevede che le attuali 4 Categorie di sostanze siano ridotte a 3: nella Categoria 1 saranno elencate le sostanze ad alto rischio di diversione da usi legali verso usi illegali, il cui commerciò sarà soggetto al possesso di una licenza; nella Categoria 2 saranno incluse le sostanze a rischio inferiore (attualmente appartenenti alle Categorie 2, 3 e 4), la cui previa registrazione dell’operatore sarà prevista solo per il commercio con Paesi terzi e non più per gli scambi intracomunitari (come attualmente previsto dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) 273/2004); nella Categoria 3 saranno incluse le sostanze usate solo dalla ricerca o innovazione (precursori di progettazione), prive di altro uso legittimo noto, il cui commercio di piccole quantità per fini di ricerca e innovazione sarà consentito previa notifica, mentre per maggiori quantità sarà richiesta la licenza;
rilevato, inoltre, che la proposta di regolamento prevede la soppressione dell’articolo 4 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori commerciali delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 ad ottenere dall’acquirente una dichiarazione indicante l’uso specifico per ogni sostanza;
rilevato, altresì, che la proposta di regolamento prevede la soppressione del paragrafo 2 dell’articolo 8 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori a fornire, in forma sintetica, alle autorità competenti, le informazioni relative a tutte le loro transazioni commerciali relative a tutte le Categorie di sostanze classificate;
ritenuto che la prevista soppressione dell’obbligo degli operatori di fornire informazioni su ogni singola transazione, specificandone i quantitativi, sottragga alle autorità competenti un essenziale strumento per il monitoraggio e controllo della movimentazione sul territorio europeo delle sostanze chimiche più comunemente utilizzate nella produzione clandestina di droghe, comprese quelle inserite nella nuova Categoria 2, con inevitabili profili di rischio di diversione verso usi illegali delle stesse, tra cui la produzione di eroina, di cocaina e di metamfetamina;
ritenuto che tale ridotta tracciabilità, all’interno dell’Unione, si ponga in contrasto con gli obblighi internazionali assunti con l’adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988, che vincola i Paesi aderenti a porre sotto controllo tutte le sostanze ivi indicate;
esprime un parere favorevole sugli obiettivi sottesi alla proposta di regolamento, che sono condivisibili, ma condiziona tale avviso favorevole al mantenimento degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 6, all’articolo 4 e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 273/2004 e all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011. La condizione posta è intesa, in particolare, alla tutela della salute “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32, comma primo, Costituzione), oltre che ad assicurare il rispetto della succitata Convenzione.
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Riunione n. 114
MARTEDÌ 21 APRILE 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
Riunione n. 113
MARTEDÌ 21 APRILE 2026
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: GRUPPO DI LAVORO SULLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE, CITTADINANZATTIVA, AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS), FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRUGHI E DEGLI ODONTOIATRI (FNOMECEO) E FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (FNOPI) SUL DDL N. 1825 (RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO ASSISTENZA SANITARIA)
Riunione n. 112
MARTEDÌ 21 APRILE 2026
Presidenza del Vice Presidente
Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,30
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE, SALUTE DONNA ODV, #VITA – VALORE E INNOVAZIONE DELLE TERAPIE AVANZATE, DIPARTIMENTO DI EPIDEMIOLOGIA DEL SERVIZIO SANITARIO DEL LAZIO, CENTRO NAZIONALE SANGUE, PIATTAFORMA PER IL PLASMA, UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA’, ENTI MONTANI (UNCEM) E AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) SUL DDL N. 1786 (DELEGA IN MATERIA FARMACEUTICA)
MARTEDÌ 21 APRILE 2026
25ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
La seduta inizia alle ore 16,20.
SUL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1357
Il presidente ZAFFINI avverte che la 5a Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere sul disegno di legge n. 1357 (Promozione salute nelle scuole e Giornata prevenzione e promozione salute e corretti stili di vita), all’ordine del giorno delle Commissioni riunite. Fa quindi presente che la discussione del predetto disegno di legge potrà eventualmente proseguire nella seduta già convocata alle ore 13,30 di domani.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 16,25.


























