SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 aprile 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 19.
Valorizzazione della risorsa mare.
C. 2855 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, recante Valorizzazione della risorsa mare.
Il provvedimento in oggetto si compone di 37 articoli, suddivisi in 7 Capi, e reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l’ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori.
Soffermandosi sulle parti che attengono alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 11 disciplina le modalità e i requisiti per l’esercizio dell’attività di istruttore e guida subacquea, che può essere esercitata in tutto il territorio nazionale, al netto del possesso di determinati requisiti (maggiore età, brevetto, copertura assicurativa).
L’articolo 21, comma 1, nell’introdurre una serie di modifiche al Codice della navigazione, provvede, tra l’altro, a individuare i soggetti legittimati a conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare (lettera a)) e a determinare i casi che danno luogo alla cancellazione degli iscritti nelle medesime matricole (lettera b)).
L’articolo 21, comma 2, intende uniformare i requisiti psicofisici (con particolare riferimento ai requisiti riguardanti la vista) del personale operante nella navigazione interna con quelli prescritti per il personale operante nella navigazione marittima.
L’articolo 25, comma 1, demanda, nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, la determinazione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori delle piccole isole, per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche, e di un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. Il comma in esame rinvia altresì alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole.
Il comma 2 dell’articolo 25 prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano definiti, per le procedure pubbliche di reclutamento del personale da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i possibili criteri valutativi, intesi a valorizzare l’attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle cosiddette isole minori.
L’articolo 30 prevede, nel settore della pesca marittima, uno sgravio contributivo, per gli anni 2026 e 2027, pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, inerenti ad assunzioni di soggetti che abbiano lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto – nell’ambito del programma nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura – di arresto definitivo e di relativa demolizione; lo sgravio è riconosciuto a determinate condizioni e nel rispetto di un limite massimo di minori entrate contributive pari a 1,54 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2026-2027.
L’articolo 31, al fine di dare piena attuazione alla normativa che ha esteso la Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) anche al settore della pesca, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento – per la definizione delle causali di intervento dell’integrazione salariale a beneficio dei lavoratori di tale settore, nonché delle modalità e dei criteri di erogazione di tale prestazione.
L’articolo 32 modifica i limiti di abilitazione del personale imbarcato al fine di riconoscere al marinaio autorizzato alla pesca la possibilità di assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 tonnellate dedite alla pesca mediterranea anche oltre il 20° meridiano.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Marco SARRACINO (PD-IDP) preannuncia a nome del proprio gruppo un voto di astensione.
Francesco MARI (AVS) preannuncia a nome del proprio gruppo un voto di astensione.
Davide AIELLO (M5S) preannuncia a nome del proprio gruppo un voto di astensione.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.
C. 1716 Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Nisini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali) sul disegno di legge C. 1716, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello.
In particolare, l’articolo 1 reca disposizioni per il conferimento della delega e per l’esercizio della stessa, mentre l’articolo 2 reca i princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega relativi alle funzioni fondamentali della polizia locale anche con riferimento alla distinzione con le funzioni e i compiti delle Forze di polizia statali.
L’articolo 3 elenca ulteriori principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina, tra i quali: l’attribuzione agli agenti di polizia locale della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e i requisiti di accesso alla relativa qualifica; la disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato; l’armamento individuale e di reparto e la disciplina relativa all’addestramento, all’uso e al porto delle armi.
L’articolo 4 prevede che i decreti legislativi di cui all’articolo 1 prevedono princìpi generali e disposizioni comuni relativamente alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di: formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale, mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale; finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra Stato, regioni ed enti locali in materia di sicurezza integrata e urbana, anche al fine di migliorare l’esercizio delle funzioni della polizia locale mediante l’accesso a banche dati e lo scambio di informazioni.
L’articolo 5 prevede princìpi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti di servizio della polizia locale stabilendone i contenuti indefettibili.
L’articolo 6 reca disposizioni finanziarie.
Infine l’articolo 7 prevede che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere testé formulata.
Disposizioni per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata.
C. 2696 Colosimo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione (Giustizia) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 2696 Colosimo – come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente – che ha assunto il nuovo titolo «Liberi di Scegliere. Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata».
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 3 disciplina le misure di protezione personale, prevedendo al comma 1 che, se indicato dall’autorità giudiziaria, nei confronti dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione delle misure di protezione personale ed economica previste dal provvedimento in esame possono essere disposti il trasferimento immediato in luoghi protetti, l’adozione di misure urgenti di vigilanza e protezione, l’eventuale utilizzazione di documenti di copertura, nonché il cambiamento delle generalità. L’articolo 3, comma 2, regola invece le modalità attraverso cui possono essere definite ulteriori misure di protezione personale, diverse da quelle sancite dal comma 1. In particolare, si prevede l’adozione di uno o più decreti ministeriali volti a prevedere ulteriori misure di protezione personale finalizzate, tra l’altro, alla conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi e all’accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo.
L’articolo 4 regola le misure di assistenza economica erogabili in favore dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione delle misure di protezione personale ed economica di cui al provvedimento in esame, tra cui è prevista l’erogazione di un assegno periodico, la cui entità, durata e modalità di corresponsione devono essere stabilite con il medesimo decreto ministeriale di cui all’articolo 3, comma 2, sulla base di determinati criteri generali, che comprendono, tra l’altro, la verifica dell’impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un’attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione, nonché la revisione periodica dell’entità dell’assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale. L’articolo in oggetto precisa inoltre che l’erogazione delle medesime misure di assistenza economica non può essere superiore a 2 anni, prorogabile per un anno, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell’autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 19.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.



























