Il Tribunale del Lavoro di Roma, con sentenza numero 6430 del 28 maggio 2026, ha respinto il ricorso presentato dalle sigle Slc Cgil e UILpost, confermando la piena legittimità dell’operato di Poste Italiane S.p.A. in merito agli accordi di riorganizzazione di alcune funzioni aziendali (Posta Comunicazione e Logistica, Mercato Privati e Digital, Technology & Operations) sottoscritti il 27 novembre ed il 3 dicembre 2024 tra l’azienda e le organizzazioni sindacali Slp-Cisl, Fnc Ugl, Confsal Com e Failp Cisal.
Le due sigle ricorrenti avevano posto al centro del contenzioso giudiziario una presunta condotta antisindacale perpetrata da Poste Italiane S.p.A. per averle estromesse dal confronto negoziale a seguito dell’attivazione di una procedura di raffreddamento e conciliazione, ex art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro di Poste Italiane del 23 luglio 2024, avviata su richiesta delle OO.SS. Slp-Cisl, Fnc Ugl, Confsal Com e Failp Cisal. E ciò senza dar corso all’attivazione della procedura di contrattazione prevista dall’art. 2 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro .
Ebbene, la sentenza del Tribunale di Roma, appare interessante dal momento che, oltre a confermare la solidità del sistema di relazioni Industriali di Poste Italiane S.p.A., riconosce all’azienda di aver correttamente fatto ricorso agli istituti previsti dal richiamato Sistema di RI, salvaguardando le prerogative negoziali di tutti gli attori sindacali coinvolti, per di più in una condizione di oggettiva difficoltà scaturita da divaricazioni interne al fronte sindacale.

























