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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

22 Luglio 2026
in Senato

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2026
431ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(535) Daniela TERNULLO e altri. – Istituzione dell’Autorità garante dei diritti delle persone anziane

– e petizione n. 239 ad esso attinente

(Discussione e rinvio)

Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) rileva che l’articolo 1, nel disporre l’istituzione dell’Autorità garante dei diritti delle persone anziane, evidenzia che la tutela di tali persone è sancita in conformità alle pertinenti norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché alle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.

L’articolo 2 specifica la natura monocratica dell’Autorità, individuandone le modalità di nomina e le relative cause di decadenza e incompatibilità. In particolare, il titolare dell’Organo viene nominato, tra i candidati che presentano i requisiti indicati, con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La carica, che ha una durata di quattro anni, può essere riconfermata non più di una volta. Si sancisce, inoltre, la competenza delle Regioni in riferimento all’istituzione degli uffici del garante regionale. Infine, si individuano le modalità di determinazione del compenso del Garante, specificando che le spese di funzionamento di quest’ultimo e del relativo Ufficio sono a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria del predetto Ufficio è sottoposto al controllo della Corte dei conti.

L’articolo 3 individua le competenze specifiche del Garante, disponendo che queste vengano esercitate in autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, senza alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Nello svolgimento dei propri compiti, il Garante assicura inoltre forme di coordinamento con i garanti regionali.

L’articolo 4 prevede l’istituzione dell’Ufficio dell’Autorità, posto alle dipendenze della stessa e composto da dipendenti del comparto Ministeri o di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di venti unità, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche del Garante. L’adozione delle norme inerenti all’organizzazione dell’Ufficio è demandata a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L’articolo 5, infine, prevede la facoltà per chiunque ne abbia interesse di rivolgersi al Garante, attraverso segnalazioni e reclami, secondo le modalità che saranno stabilite dal Garante stesso, fatte salve le competenze dei servizi territoriali.

Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime perplessità nei confronti della tendenza a moltiplicare autorità di garanzia, anche con sovrapposizione di competenze, peraltro senza conferire ad esse poteri effettivi di tutela e a carattere ispettivo, come pure sarebbe opportuno nel caso degli anziani ospitati nelle RSA. Evidenzia che il provvedimento in esame non comporta inoltre l’impiego di risorse dedicate allo scopo dichiarato e che, come dimostrato dall’esperienza, è improbabile che il testo in discussione possa essere realmente migliorato e integrato in fase emendativa.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) richiama l’attenzione sulla questione della non autosufficienza, meritevole di essere debitamente affrontata. Riguardo ai contenuti del disegno di legge in titolo, osserva che le aree di intervento dell’Autorità garante per i diritti delle persone anziane coincidono in realtà con diritti già attribuiti e riconosciuti alla generalità dei cittadini. Rileva che la mancanza di attribuzione di poteri effettivi all’Autorità garante rende inoltre particolarmente dubbia l’utilità concreta del provvedimento. Ai fini di una migliore comprensione dello stesso, reputa comunque opportuno procedere allo svolgimento di audizioni.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) ritiene apprezzabili le finalità del provvedimento, il quale, tuttavia, non fornisce risposte a questioni reali riguardanti la condizione degli anziani, come la possibilità di effettuare controlli nelle RSA allo scopo di verificare la qualità dell’assistenza fornita. Propone pertanto a sua volta lo svolgimento di audizioni, così da permettere una più completa comprensione delle criticità del provvedimento.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) si associa alla richiesta di svolgere audizioni e osserva che è prioritario definire l’ambito di attribuzioni dell’Autorità garante, nonché l’aspetto della sua indipendenza.

La senatrice FURLAN (IV-CR) condivide la proposta relativa allo svolgimento di audizioni, sottolineando la necessità di cogliere i margini di intervento per attribuire maggiore concretezza alle disposizioni in esame, particolarmente in ordine all’aspetto della qualità della vita delle persone anziane.

Il senatore ZULLO (FdI) ritiene di non sollevare obiezioni nei confronti della proposta di svolgere audizioni. Rileva peraltro che il disegno di legge in discussione appare sufficientemente completo in relazione alla definizione dei compiti e della struttura dell’Autorità garante. Tale dato, a suo avviso, è particolarmente apprezzabile in considerazione dell’elevata quota di anziani nella popolazione italiana. Invita infine a non sottovalutare l’importanza dell’aspetto simbolico connesso all’istituzione dell’Autorità garante.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) condivide le osservazioni espresse dal senatore Zullo ed esprime consenso rispetto alla proposta di svolgere audizioni. Giudica quindi favorevolmente il disegno di legge in discussione, in quanto amplia le tutele legislative rivolte alla popolazione anziana, ricorrendo opportunamente a una figura indipendente, idonea ad agevolare il confronto fra tutti i soggetti interessati.

Preso atto dell’orientamento della Commissione, il presidente ZAFFINI specifica che i soggetti da audire potranno essere segnalati entro le ore 12 del 30 luglio, nel limite di due per Gruppo, riservandosi di integrare l’elenco degli audiendi con figure istituzionali.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1101) MAGNI e altri. – Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL, nonché a tutela delle vittime dell’amianto e dei tumori professionali

– e petizione n. 1083 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 giugno.

Il presidente ZAFFINI rammenta il mandato precedentemente conferito dalla Commissione alla relatrice Mancini per la redazione di un nuovo testo del disegno di legge in discussione.

Ha quindi la parola la relatrice MANCINI (FdI), la quale presenta e illustra uno schema di nuovo testo (pubblicato in allegato), specificando di aver inteso procedere a un alleggerimento degli oneri finanziari, mantenendo i contenuti sostanziali caratterizzanti il disegno di legge originario in ordine alla tutela delle vittime e delle loro famiglie.

Il presidente ZAFFINI rileva che, non essendovi obiezioni, il nuovo testo proposto dalla relatrice si intende adottato per il prosieguo della discussione.

Propone quindi di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al nuovo testo al prossimo 28 luglio, ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1953) Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizioni nn. 597, 1286 e 1389 ad esso attinenti

(Esame e rinvio)

La relatrice LEONARDI (FdI) osserva innanzitutto che l’articolo 1 del disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi, concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente testo legislativo, salvo l’eventuale scorrimento del termine di cui al comma 3 nonché la possibilità di decreti legislativi integrativi e correttivi ai sensi del comma 4. Sugli schemi di decreto si prevedono la previa intesa in Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti. I princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega prevedono, in sintesi: la promozione dell’attuazione della strategia dell’Unione europea per la gioventù; la definizione di un’impostazione uniforme, tra i diversi livelli di governo, per la partecipazione dei giovani e delle associazioni giovanili alla vita politica, economica e sociale; l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento, quale sede permanente di confronto e di partecipazione, relativi alle misure adottate a livello territoriale; la definizione di strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche in favore dei giovani regolarmente residenti in Italia; la definizione dei requisiti e delle modalità di costituzione delle comunità giovanili; la determinazione di criteri di rappresentatività delle organizzazioni giovanili e degli enti coinvolti; la definizione di un quadro normativo di riferimento per l’adozione, da parte dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell’atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù; la ridefinizione del ruolo del Consiglio nazionale dei giovani; la definizione della disciplina per il riconoscimento della figura del lavoratore impegnato in ambito socio-educativo per i giovani; la previsione di adeguati spazi e strumenti di consultazione, anche digitali, e di dialogo e rappresentanza, a livello nazionale e territoriale, per il coinvolgimento, nelle politiche in oggetto, di giovani, associazioni giovanili, decisori politici, ricercatori e analisti; la ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani e il riordino delle stesse, anche attraverso l’adozione di un testo unico.

L’articolo 2 reca una delega al Governo per la razionalizzazione delle procedure relative al servizio civile universale. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente testo legislativo, salvo l’eventuale scorrimento del termine di cui al comma 3 nonché la possibilità di decreti legislativi integrativi e correttivi ai sensi del comma 4. Sugli schemi di decreto si prevedono il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti. I princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega prevedono, in sintesi: la semplificazione della normativa in materia di servizio civile universale, anche attraverso l’adozione di un testo unico; la definizione di una disciplina sulla programmazione in materia – programmazione che deve valorizzare la capacità progettuale degli enti di servizio civile universale -; la promozione di interventi di carattere sperimentale; la revisione delle discipline di iscrizione all’albo del servizio civile universale e di presentazione e di valutazione dei progetti – revisione che deve essere operata secondo le norme di delega di cui alle lettere c) e d) del comma 1, che prevedono anche la trasparenza nell’individuazione delle sedi di attuazione dei progetti e dei relativi responsabili e la distinzione tra le responsabilità degli enti titolari e quelle degli enti di accoglienza -; la revisione della disciplina dei controlli e delle verifiche nei confronti degli enti di servizio civile universale; la previsione del monitoraggio e della valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile universale; la previsione della certificazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante l’esperienza di servizio civile universale; la revisione delle cause di esclusione dei volontari dal servizio civile universale.

L’articolo 3 prevede, per la Carta giovani nazionale (CGN), una disciplina sostitutiva di quella attuale. Si estende, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai soggetti non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea l’ambito dei beneficiari, mentre si confermano i limiti minimi e massimi di età. La Carta è definita dal comma 1 come uno “strumento per l’accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di età di riferimento e per la fruizione agevolata di beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari”. Si demanda a un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di giovani la definizione delle disposizioni attuative; fino all’emanazione di tale decreto, restano ferme le attuali norme di rango secondario.

L’articolo 4 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani e un Comitato tecnico-scientifico. L’Osservatorio costituisce una sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e il Consiglio nazionale dei giovani. All’Osservatorio sono attribuite funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani; i relativi ambiti di intervento sono definiti dalle lettere da a) a c) del comma 1. La composizione dell’Osservatorio è oggetto del comma 2. I commi 3 e 4 definiscono la composizione e le funzioni del Comitato tecnico-scientifico, del quale il suddetto Osservatorio si avvale. I successivi commi recano ulteriori disposizioni sui due organi in esame, tra le quali la previsione di una relazione annua dell’Osservatorio alle Camere.

Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica e la clausola di salvaguardia delle autonomie territoriali speciali.

Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) fa presente il rischio che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame alterino in maniera considerevole la natura del servizio civile, storicamente connesso ai principi della non violenza, tendendo piuttosto ad avvicinarlo al mercato del lavoro. Particolarmente allo scopo di approfondire tale aspetto, propone lo svolgimento di audizioni.

Il senatore MAZZELLA (M5S) coglie nell’ennesimo disegno di legge di delegazione un elemento di sfiducia nei confronti del Parlamento. Fa quindi presente che il provvedimento in esame non prevede l’impiego di risorse dedicate. Inoltre, rileva che nelle audizioni svolte presso l’altro ramo del Parlamento è stata posta la questione del sostanziale stravolgimento dell’ispirazione originaria del servizio civile e segnala la mancanza di previsioni relative alla partecipazione al servizio civile dei giovani con disabilità.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) si associa alla richiesta di procedere ad audizioni, con particolare riguardo al rischio di alterazioni della natura del servizio civile.

Il senatore ZULLO (FdI) ritiene che le disposizioni in materia di servizio civile recate dal provvedimento siano adeguatamente inclusive e delineate con specifica attenzione alle esigenze di vita dei giovani e alla tutela dei soggetti più deboli. Nell’esprimersi favorevolmente rispetto allo svolgimento di audizioni, auspica per il prosieguo dell’esame un atteggiamento scevro da ostilità pregiudiziali.

La relatrice LEONARDI (FdI) considera il disegno di legge in esame un segnale importante di attenzione nei confronti dei giovani. Fa quindi presente la possibilità di giovarsi dei testi acquisiti nell’ambito delle audizioni svolte presso la Camera dei deputati. Ritiene quindi utile che il termine per proporre i soggetti da audire sia posto tenendo conto dell’opportunità di avviare il ciclo di audizioni già nella prossima settimana.

Il presidente ZAFFINI avverte che le proposte dei soggetti da audire potranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 23 luglio, nel limite uno per Gruppo, preferibilmente con esclusione dei soggetti già auditi dall’altro ramo del Parlamento. Si riserva eventuali integrazioni dell’elenco degli audiendi.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1664) MARTI. – Disposizioni per la promozione della formazione del personale docente in materia di educazione al rispetto e alle relazioni

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LEONARDI (FdI) fa innanzitutto presente che l’articolo 1 finalizza la formazione per il personale docente in materia di educazione al rispetto e alle relazioni all’introduzione di metodologie didattiche ed educative idonee ad accrescere l’empatia emotiva e affettiva, le competenze non cognitive, l’educazione al reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti, nonché la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione.

Si prevede che tali finalità siano perseguite mediante interventi diretti a favorire un impatto positivo sull’ambiente scolastico, in quanto volti a sviluppare l’intelligenza emotiva e le competenze relazionali degli studenti, nonché in conformità e in coerenza con i seguenti parametri: i principi costituzionali di pari dignità sociale, eguaglianza sostanziale e rispetto delle diversità; i diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate dal Ministro dell’istruzione e del merito nel 2024.

L’articolo 2 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell’istruzione e del merito si avvalga dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per promuovere ed erogare percorsi di formazione rivolti al personale docente delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Tali percorsi di formazione sono finalizzati allo sviluppo di competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche funzionali alla promozione della cultura del rispetto e delle relazioni corrette e consapevoli, al superamento di stereotipi, pregiudizi culturali, discriminazioni e disuguaglianze, nonché alla diffusione della consapevolezza emotiva e della gestione non violenta dei conflitti. È previsto che le attività formative comprendano moduli di aggiornamento, accompagnamento e supporto alla progettazione educativa e didattica.

In base all’articolo 3, le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono e realizzano iniziative progettuali finalizzate a favorire lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, dell’empatia e delle competenze relazionali, tenendo conto del livello di maturazione cognitiva ed emotiva degli studenti. I progetti sono realizzati nell’ambito delle attività extracurricolari e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), in coerenza con le linee guida per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, valorizzando le potenzialità educative di tutte le discipline.

Viene precisato che, per la realizzazione delle iniziative previste dall’articolo in esame, le istituzioni scolastiche si avvalgono delle forme di flessibilità e autonomia organizzativa e didattica previste dalla normativa vigente in materia, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dell’autonomia scolastica e dell’organico dell’autonomia.

Propone infine l’espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva.

(1836) Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell’idrogeno, dell’assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l’adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza, la relatrice MANCINI (FdI) segnala l’articolo 2, il quale, al comma 1, attribuisce all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno.

Il successivo comma 2 interviene di conseguenza sull’organico dell’ARERA, disponendo l’incremento di dodici unità di ruolo, da inquadrare come funzionari FIII – livello base. Le relative assunzioni devono avvenire in conformità all’articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 30 del 2014, ai sensi del quale le procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle autorità indipendenti sono gestite unitariamente, previa stipula di convezioni specifiche tra gli stessi organismi che assicurino trasparenza, imparzialità e specificità delle professionalità.

È inoltre possibile, in base alla disposizione in esame, che le assunzioni predette siano effettuate in deroga ai limiti posti dall’articolo 1, comma 829, della legge di bilancio 2025.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (M5S) anticipa il giudizio sfavorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge in esame. In particolare, nota che la tecnologia attualmente disponibile per la cattura e il sequestro della CO2 ha un impatto del tutto trascurabile, per cui risulta prioritario intervenire sulla fase di produzione delle emissioni di gas serra.

Il presidente ZAFFINI invita, per il prosieguo del dibattito, ad attenersi ai profili di competenza della Commissione.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) preannuncia l’intenzione del proprio Gruppo di astenersi in sede di votazione, in ragione della mancanza di adeguati approfondimenti sui contenuti del provvedimento, posto che l’energia costituisce un fattore decisivo di penalizzazione della competitività nazionale.

La senatrice Aurora FLORIDIA (Aut (SVP-PATT, Cb)) si sofferma sulla relazione fra cambiamento climatico, inquinamento e salute umana. Specifica che il provvedimento appare inidoneo a perseguire l’obiettivo dell’abbattimento delle emissioni, risultando in linea con le politiche ambientali del Governo.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) auspica che il Parlamento possa esaminare attentamente nel merito la questione oggetto del provvedimento, senza delegare funzioni legislative al Governo. Rileva quindi la scarsa attenzione dimostrata dal Governo alle ricadute dei cambiamenti climatici sulla salute e sull’economia.

Ha quindi la parla la relatrice MANCINI (FdI), che, richiamando i temi di competenza precedentemente illustrati, presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine messa in votazione, risultando approvata.

La seduta termina alle ore 15,25.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. 1101

NT

La Relatrice

Art. 1.

(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché dei relativi beneficiari)

1. A decorrere dall’anno 2026, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro annui.

2. Le prestazioni a carico del Fondo di cui al comma 1, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono erogate d’ufficio dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 131 è inserito il seguente:

«131-bis. Ai fini dell’erogazione dei benefici di cui al comma 131, il convivente di fatto del lavoratore, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, è equiparato al coniuge superstite di cui all’articolo 85, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La situazione di convivenza deve essere attestata dallo stato di famiglia anagrafico o dalla sussistenza di una situazione di coabitazione o dimora abituale nel medesimo luogo, per un periodo non inferiore ai cinque anni precedenti l’infortunio, risultante dalla certificazione anagrafica di residenza.».

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

(Esclusione della rendita erogata dall’INAIL ai superstiti dal reddito rilevante ai fini dell’ISEE)

1. Ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni percepite a titolo di disabilità e la rendita erogata dall’INAIL ai superstiti di vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi dell’articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono escluse dai trattamenti di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

(Estensione delle norme in favore delle vittime del dovere ai familiari esposti a sostanze nocive)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e successive modificazioni, si applicano, altresì, ai familiari del personale militare che abbiano contratto patologie oncologiche riconducibili, in via diretta o indiretta, all’esposizione ad amianto o ad altre sostanze nocive derivante dal servizio prestato dal medesimo personale, accertata come dipendente da causa di servizio.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono riconosciuti i benefici, indennitari e previdenziali, previsti per le vittime del dovere e per i loro familiari, ai sensi dell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per le vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 4.

(Modifiche all’ articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e all’articolo 30 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 in materia di Fondo per le vittime dell’amianto)

1. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il secondo periodo è soppresso.

2. All’articolo 30 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le risorse finanziarie residue relative al Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, sono interamente trasferite e assegnate al Fondo per le vittime dell’amianto istituito presso l’INAIL dall’articolo 1, commi 241 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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