La Commissione europea ha avviato il procedimento formale d’esame in materia di aiuti di Stato nei confronti di un regime italiano di sostegno agli investimenti sotto forma di crediti d’imposta. A fine marzo 2001, le autorità italiane avevano notificato alcune modifiche a detto regime, approvato poco tempo prima dalla Commissione (cf. IP/01/353). Dal momento che la Commissione dubita della compatibilità di tali modifiche con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quel che riguarda le zone d’applicazione dell’aiuto e la nozione d’investimento ammissibile, L’Italia è invitata a rispondere alle richieste della Commissione entro il termine di un mese.
Il regime ha per oggetto gli investimenti in beni materiali e immateriali ammortizzabili nelle regioni ammissibili al beneficio degli aiuti a finalità regionale, vale a dire le regioni meno favorite del paese. Copre il periodo fino al 31 dicembre 2006, ed è dotato di uno stanziamento annuo di circa 4,6 miliardi di euro (9 000 miliardi ITL). L’aiuto è accordato agli investimenti netti, determinati come differenza fra:
- gli investimenti lordi di un’impresa in nuovi beni strumentali (edifici, attrezzature) durante un certo periodo di riferimento e
- l’importo dei beni strumentali ceduti o dismessi e il 90% degli ammortamenti di tutti gli attivi dell’impresa durante lo stesso periodo di riferimento.
Gli aiuti sono accordati sotto forma di crediti d’imposta, e riguardano le regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, tutte comprese nella carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Secondo la decisione della Commissione del 13 marzo 2001, è ammissibile anche una parte delle regioni Abruzzo e Molise. Gli aiuti all’investimento non sono tuttavia autorizzati nelle zone dell’Abruzzo e del Molise escluse dalla carta.
Una delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria italiana relativa al 2001 riguarda appunto le zone d’applicazione, in quanto estende il beneficio del regime alle intere regioni Abruzzo e Molise.
Quanto alla nozione d’investimento ammissibile agli aiuti, il regime modificato non fa riferimento esplicito agli investimenti iniziali (creazione di nuovi stabilimenti, ampliamento di uno stabilimento esistente, avviamento di un’attività comportante un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo produttivo di uno stabilimento esistente) quali descritti negli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. Di fatto, sulla base del regime così come è definito attualmente, potrebbero essere ammissibili agli aiuti anche gli investimenti di sostituzione, contrariamente a quanto previsto dagli orientamenti precitati.