SEDE REFERENTE
Giovedì 9 aprile 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 15.20.
Disposizioni concernenti il salario minimo.
C. 2179 d’iniziativa popolare.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Tiziana NISINI (LEGA), presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 2179, di iniziativa popolare, recante disposizioni in materia di salario minimo, in attuazione dell’articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di 8 articoli, osserva, anzitutto, che l’articolo 1, comma 1, definisce le finalità e l’ambito di applicazione di quanto da essa previsto, configurando in capo ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, l’obbligo di corrispondere ai lavoratori subordinati (ai sensi dell’articolo 2094 del codice civile) una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, fermo restando quanto previsto dall’art. 36 dello Statuto dei lavoratori, in base al quale gli imprenditori titolari di benefici accordati dallo Stato e gli appaltatori di opere pubbliche applicano condizioni non inferiori a quelle previste dai CCNL di categoria.
Si prevede altresì, all’articolo 1, comma 2, che quanto disposto dalla proposta di legge in esame si applica anche ai rapporti di collaborazione che – in quanto prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente – rientrano nella nozione di lavoro subordinato ai sensi della normativa vigente (articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015), nonché ad alcune fattispecie che, invece, secondo la disciplina vigente, non rientrano nell’ambito dei rapporti subordinati, pur essendo rapporti di collaborazione organizzati dal committente (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere a), d), d-bis) e d-ter) del decreto legislativo n. 81 del 2015), ossia: le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; le collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; le collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni che operano nel settore musicale; le collaborazioni degli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
All’articolo 2, comma 1, viene poi specificata la nozione di retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, intendendosi per tale il trattamento economico complessivo non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal CCNL in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale trattamento è comprensivo del trattamento economico minimo – che non può essere comunque inferiore a 9 euro lordi all’ora – degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda il lavoro domestico, ai sensi del comma 2, la quantificazione del trattamento economico minimo orario è demandata ad apposito regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità ivi contenuti.
Per quanto concerne i lavoratori non subordinati, al comma 3, si prevede l’obbligo per il committente di corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concretizzi in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o che effettuano prestazioni d’opera intellettuale o manuale verso un corrispettivo con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile).
Per individuare il trattamento economico applicabile in presenza di una pluralità di CCNL la proposta di legge, all’articolo 3, comma 1, dispone che la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione (ossia oggetto principale del rapporto di lavoro subordinato) dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata, fermo restando che, come già detto, ai sensi del comma 2, il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore a 9 euro lordi.
Per individuare il trattamento economico applicabile in caso di mancanza di accordi collettivi, la proposta di legge prevede che: per i lavoratori subordinati, se nel settore di riferimento manca un contratto stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili (articolo 3, comma 3), mentre se nel settore di riferimento manca un contratto collettivo, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici (articolo 3, comma 4); per i lavoratori autonomi che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL, che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione (articolo 3, comma 5); per i lavoratori autonomi che invece effettuano prestazioni d’opera intellettuale o manuale verso un corrispettivo con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (ex articolo 2222 codice civile), il corrispettivo non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati (articolo 3, comma 6).
In caso di mancanza di un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento per scadenza o disdetta, ai sensi dell’articolo 4, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente, fino al suo rinnovo.
L’articolo 5, al comma 1, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una apposita Commissione per l’aggiornamento annuale del valore soglia del trattamento economico minimo orario. Ai sensi del comma 2, tale Commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, è composta da un rappresentante del medesimo Ministero, dell’INPS, dell’ISTAT, dell’INL e da un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si specifica che i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Ai sensi del comma 3, per la suddetta finalità, la Commissione: valuta e determina annualmente l’aggiornamento dell’importo del trattamento economico minimo orario; monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; raccoglie informazioni e cura l’elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull’applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei vari settori.
Il comma 4 prevede che l’aggiornamento annuale dell’importo del trattamento economico minimo orario annuale è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione stessa.
Al comma 5 si specifica altresì che i membri della Commissione non ricevono alcun compenso, in quanto dall’attuazione del presente articolo 5 – come previsto dal comma 6 – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 6, al comma 1, reca disposizioni volte alla repressione delle condotte elusive, fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, compresa l’adozione della diffida accertativa. In particolare, si dispone che, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l’applicazione delle disposizioni ivi previste, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato – su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, convocate le parti e assunte sommarie informazioni – se ritiene sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti. Ai sensi del comma 2, contro tale decreto – la cui efficacia esecutiva non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio – è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si precisa che si applicano le disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano il procedimento di primo grado.
L’articolo 7, al comma 1, al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori per adeguare il trattamento economico minimo orario all’importo di cui alla presente proposta di legge, pari a 9 euro lordi, prevede che, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per il salario minimo, con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (riferimento temporale da adeguare poiché indica anche annualità pregresse), che costituisce limite di spesa e a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004).
Ai sensi del comma 2, a carico di tale Fondo è posto un beneficio economico da erogare ai datori di lavoro, le cui modalità di erogazione saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge – in misura progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all’importo di 9 euro.
L’articolo 8, infine, stabilisce che le disposizioni della presente proposta di legge – ad eccezione del riconoscimento del beneficio ai datori di lavoro per l’adeguamento al trattamento orario minimo di cui al precedente articolo 7 – acquistano efficacia dal 15 novembre 2024 (anche tale riferimento temporale appare ormai superato).
In considerazione della imminente ripresa della seduta dell’Assemblea, fa presente, non essendovi obiezioni, che eventuali interventi da parte dei commissari saranno svolti nella prossima seduta dedicata al provvedimento in oggetto.
Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 9 aprile 2026.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.



























