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Partecipazione dei sindacati o dei lavoratori?

Luigi Marelli
Marzo01/ 2021

Sta riprendendo, con non poca fatica, un dibattito sull’applicazione dell’art 46 della Costituzione, quello riguardante la collaborazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa.

È bene riportarne integralmente il testo:

“Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.”

La genesi di questo articolo non fu per nulla semplice. Fu approvato poco prima che la Costituente terminasse i suoi lavori. Fu il risultato di una mediazione tra i rappresentanti della sinistra e di parte della Democrazia Cristiana, con l’opposizione dei liberali e della destra DC.

L’articolo, che in origine era il numero 43, venne votato a seguito dell’intervento decisivo del segretario generale della CGIL Di Vittorio che dichiarava di accettare l’emendamento proposto da Gronchi, esponente della sinistra DC.

Il testo, come ogni articolo della costituzione italiana, fu oggetto di approfondita discussione e ogni parola fu soppesata nel suo esatto significato. E’ bene precisarlo perché il diritto alla collaborazione alla gestione dell’impresa è in capo ai lavoratori e non alle organizzazioni sindacali.

La differenza non è solo semantica ma sostanziale. Chi abbia approfondito i vari sistemi di gestione o cogestione in Europa non a caso si sarà imbattuto nel concetto di “sistema duale”.

Si intende, con questa espressione, la differenziazione tra i soggetti sindacali della contrattazione in azienda e i soggetti che, in rappresentanza dei lavoratori, possono partecipare, nelle sedi deputate come i consigli di sorveglianza, alla gestione delle imprese.

La differenziazione coglie un aspetto importante: la gestione dell’impresa non può essere oggetto di contrattazione ma appartiene appunto ad un’altra categoria concettuale. Tantomeno i soggetti della contrattazione debbono rinunciare alla loro autonomia nell’azione rivendicativa.

Non stiamo parlando dei “diritti di informazione” che giustamente vengono regolati da molti contratti collettivi e che sono in capo, non solo alle rappresentanze sindacali aziendali, ma alle stesse organizzazioni sindacali firmatarie dei medesimi contratti.

Stiamo parlando delle modalità, regolate dalla legge, con le quali i lavoratori dovrebbero collaborare alla gestione delle imprese.

Mi scuso per la pedanteria, ma “il diavolo si annida nei dettagli”. Se non teniamo separati questi due soggetti rischiamo di non rendere un buon servizio a nessuna delle funzioni che questi dovrebbero svolgere. Non solo, continueremo così a fornire alibi e pretesti a coloro che, in questi 73 anni, non hanno mai voluto porre in essere il quadro legislativo necessario a regolare questa collaborazione e a coloro che, per opposte ragioni, ne hanno sempre paventato l’applicazione timorosi che un coinvolgimento sostanziale dei lavoratori nelle logiche nelle compatibilità dell’impresa ne depotenziasse il carattere rivendicativo.

Si deve uscire da questo equivoco una volta per tutte. Come l’applicazione dell’articolo 39 anche l’applicazione del 46 della Costituzione, è una delle condizioni per fare un deciso passo in avanti verso una democrazia economica avanzata, in grado di supportare lo sforzo di modernizzazione del Paese.

I soggetti destinatari sono diversi. I compiti e le responsabilità anche, ma questo non deve significare che il legislatore non possa porre in essere delle concrete realizzazioni normative.

Non mi riferisco alla legislazione di sostegno, da più parti invocata, all’azionariato dei dipendenti. Questo è altro rispetto alla collaborazione degli stessi alla gestione delle imprese; neppure mi riferisco ad una “legislazione premiale” che favorisca, qui è là, qualche generosa sperimentazione. Mi riferisco all’apertura di un dibattito ampio affinché si possa dotare il sistema produttivo aziendale di un potente soggetto in grado di trasferire conoscenze e buone pratiche dentro l’impresa. D’altra parte l’evoluzione degli stessi processi aziendali, l’espansione in azienda di lavoratori sempre più responsabilizzati agli obiettivi di qualità e di efficienza produttiva, hanno già prodotto negli accordi tra le parti (si veda il “patto per la fabbrica” del 2018) una riflessione, per ora appena accennata, sulla “partecipazione organizzativa” dei lavoratori.

Si tratta di avere il coraggio di sperimentare le implicazioni di questi concetti e non rinunciare a intervenire con “criteri che si allungano nel tempo” e non con la vista corta concentrata sulla difesa di qualche “ridotta” ormai già superata dalla storia.

Luigi Marelli

 

 

 

 

Luigi Marelli